domenica 1 maggio 2016

Autodifesa: un interessante approfondimento sui temi legali


Aspetti Legali dell'Autodifesa


L'argomento della legittima difesa è uno dei più dibattuti e controversi. 
Esiste una sorta di "cultura popolare" che porta taluni a credere che reagire fisicamente a una provocazione sia in qualche modo legittimato dall'esistenza di questa norma.
Di fatto non è così, e purtroppo l'argomento non è così scontato nemmeno nei casi dove l'altrui aggressione è un atto di violenza conclamato. 
In questo articolo cerchiamo di fare il punto sulla questione, addentrandoci nei meandri della legge


Introduzione



Ogni volta che si affronta l'argomento della difesa personale, è quasi scontato il dover esaminare gli aspetti legali che attengono al diritto di salvaguardare la nostra incolumità.

Perché è vero che la legge garantisce il diritto all'autodifesa, ma pone anche dei limiti oggettivi con i quali tutti noi dobbiamo fare i conti, prima e dopo aver preso decisioni "irrevocabili".

Il rischio, infatti, di trovarsi "dalla parte del torto", in toto o in concorso di colpa, a seguito di uno scontro fisico è tutt'altro che remoto.

Complice la scarsa conoscenza delle norme in materia, favorita anche dall'oscuro linguaggio dei libri di legge, le persone tendono ad avere una visione distorta delle cose che le porta a prendere decisioni avventate oppure, al contrario, ad assumere nel momento del bisogno atteggiamenti pericolosamente pavidi ed indecisi, nel timore di dover subire, oltre la violenza di un aggressore, i rigori della legge.

La giurisprudenza sull'argomento, in Italia come in altri paesi, pone dei limiti alla reazione che possiamo avere di fronte ad una minaccia, ribadendo il principio della "proporzionalità" dell'uso della forza.
Evidentemente tali limiti sono giustamente motivati dalla necessità di salvaguardare in primo luogo la vita umana, la nostra come quella del nostro aggressore che è, come noi, titolare degli stessi diritti di fronte alla legge.

Tale impostazione "garantista", ovviamente, non sembra tenere in eccessivo conto il fatto che:
  • al nostro aggressore della nostra salute e del nostro benessere non importa un granché
  • di fronte ad un attacco violento e determinato, l'unica possibilità di sopravvivenza è una risposta ancora più violenta e determinata
Ma così stanno le cose e questo è il motivo per cui, di fatto, il cittadino che debba legittimamente difendersi avrà sempre qualche difficoltà nel dimostrare di averlo fatto nel rispetto di norme scritte a tavolino e che sembrano far riferimento a situazioni che esistono solo sulla carta.
La legge, quindi, concede pochissime situazioni ideali in cui chiunque provoca qualsiasi lesione ad un'altra persona, anche se per difesa personale, non è punibile.

Fermare un aggressore deciso a spaccarvi la testa a calci, significa mandarlo all'ospedale o all'obitorio. Provate a spiegare al giudice "quello voleva ammazzarmi...": l'uomo di legge esaminerà i referti medici e se per vostra disgrazia nello scontro non vi siete fatti un graffio, probabilmente vi troverete sul banco degli accusati.
Agli occhi della legge non è vero ciò che è vero, è vero quello che si riesce a dimostrare.

Semplificando, a seguito di un combattimento, le cose che occorre dimostrare sono essenzialmente queste:
  • Aver tentato in tutti i modi di evitare lo scontro, fuggendo o tentando di sottrarsi al pericolo in qualsiasi modo
  • Nell'impossibilità di fuggire, motivarne le ragioni (per esempio il dover difendere altre persone, bambini, ecc.)
  • Aver reagito con forza "proporzionata" alla minaccia subita
Riguardo ai primi due punti è importante ribadire che la legge non considera le provocazioni come una vera attenuante. 
Pertanto, se qualcuno vi sta insultando per strada, prendendosela con voi e i vostri avi fino alla settima generazione, l'aver reagito anche solo verbalmente, vi comporterà sempre un concorso di colpa che vi priverà del diritto di invocare la legittima difesa in caso di scontro fisico (a questo proposito, si veda il reato di rissa descritto di seguito).

Riguardo al terzo punto, poi, le cose diventano veramente complicate.

In alcuni casi, il concetto di sproporzione della reazione è palese: se qualcuno vi attacca a mani nude e voi gli prima gli rompete la testa con un bastone e poi lo "finite" con decine di mazzate quando è già a terra, vi sarà difficile dimostrare di aver fatto un uso "proporzionato della forza".

Ma al di la di questi casi, è comunque difficile dimostrare a chi non era presente la furia di un attacco e tutto il nostro daffare per uscirne vivi.

Come se non bastasse, l'orientamento medio dei giudici, è tendenzialmente a sfavore di chi "si lascia coinvolgere" in questi episodi.

Tanto per non sbagliarsi, il magistrato vi indagherà per il reato di rissa, con tutte le aggravanti in caso di vittime o ferite, poi starà a voi difendervi e dimostrare il contrario.

Cosa difficile perché:
  • Non è detto che abbiate prove oggettive (certificati medici, riprese fotografiche, ecc.) o testimoniali a vostro favore
  • Gli avvocati della parte avversa, i vostri aggressori, non staranno con le mani in mano e cercheranno di ribaltare su di voi tutte le accuse, anche ricorrendo a testimonianze fabbricate, se necessario.
Al termine di questa introduzione, torna ancora di più alla ribalta il messaggio secondo cui "ogni combattimento evitato è un combattimento vinto". Più che vinto, direi.

Anche perché qualunque sia l'esito di uno scontro fisico, i guai infiniti con la macchina farraginosa della giustizia, potrebbero durare quanto la vostra stessa vita e quella dei vostri eredi.
Se proprio si deve combattere, limitate questa opzione ai casi di reale pericolo per la vostra vita.
D'altro canto, se la vostra vita è in pericolo, come può esserlo nell'imminenza di un pestaggio da parte di un picchiatore da strada, nessuno può dirvi di non difendervi.
Fatelo e basta, come potete, meglio che potete.

I problemi con la legge verranno dopo, forse, ma come dicono in tanti: "meglio un malo processo, che un bel funerale..."

Nello spazio che segue, introdurremo una breve disamina dei più importanti articoli di legge del Codice di Procedura Penale attinenti al nostro argomento.


Il concetto di "Difesa Legittima" (Articolo 52 del Codice Penale)
"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.“
Per necessità di difendere si intende la reazione necessaria per tutelare un diritto minacciato.

In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia, della inevitabilità della reazione e dell'impossibilità di non reagire.
In pratica, il giudice tenterà di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose, per esempio fuggire dalla minaccia stessa, e perché non lo ha fatto.
"L'offesa ingiusta" si verifica quando un'azione è contro l'ordinamento giuridico vigente. Fatte queste precisazioni, facciamo un esempio pratico.

Siete stati aggrediti per strada per un qualsiasi motivo, avete reagito e avete provocato lesioni al vostro aggressore che, dopo essersi fatto medicare all'ospedale vi ha denunciato per lesioni personali.
A questo segue un processo e voi in fase di giudizio vi appellate all'articolo 52.
Affermate quindi di avere reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata; insomma avete agito per Difesa Legittima.

La prima cosa che farà il magistrato, sarà quella di esaminare se avevate o meno la possibilità di evitare lo scontro dandovi alla fuga.
Per esempio se veniste aggrediti in compagnia di moglie e figli, la fuga potrebbe non essere un'opzione, in quanto significherebbe abbandonare delle persone più deboli in balia dei malintenzionati.

Per quanto riguarda la proporzionalità della difesa, il giudizio va formulato non solo valutando il rapporto tra mezzi offensivi e difensivi messi in atto durante lo scontro, ma anche riguardo alla proporzione tra il male minacciato e male inflitto. La proporzionalità giuridica occorre quando l'aggredito provoca un male all'aggressore minore o "tollerabilmente" superiore a quello subito; quindi tornando al nostro esempio, non è giuridicamente accettabile rompere il naso a chi si limitava, per esempio, a prenderci a spintoni… (come se uno spintone non potesse farci cadere e rompere la testa!)
Un'altro passaggio d'obbligo nell'iter processuale è quello della disamina dei referti medici.

Vengono valutati i danni fisici subiti dai contendenti e, a questo punto, se invocate la legittima difesa e non dimostrate di aver subito lesioni, vi troverete senz'altro in difficoltà.

E' per questo motivo che alcune volte, certi picchiatori smaliziati dopo le risse, se si aspettano di essere rintracciati e denunciati, si procurano graffi e piccole ferite, magari dando qualche leggera testata sul cemento grezzo.

Subito dopo vanno al pronto soccorso, denunciano di essere stati aggrediti e si fanno refertare. Il medico di turno, dal canto suo, pure in presenza di ferite lievissime, si scaricherà da qualsiasi responsabilità certificando ferite guaribili in otto giorni, rendendo possibile da parte dell'interessato, la querela per lesioni personali.

Con questo referto in mano, tenteranno di rivoltare la frittata, cercando di passare dalla parte delle vittime. Certo non sarò io ad incoraggiare questi sporchi trucchi, ma bisogna pur sapere come va il mondo.
Al di la dello specifico esempio, va aggiunto che:
  • Non si può uccidere chi tenta di rubarci qualcosa, ma si può reagire duramente solo con chi minaccia volutamente la nostra vita o del prossimo.
  • Si può reagire solo quando non si hanno ragionevoli possibilità di fuga, oppure, la fuga sarebbe peggio del danno per noi o per chi ci sta attorno.
  • Si può reagire con oggetti contundenti o armi solo con chi ci attacca con armi simili.

Inoltre si può aggiungere che si finisce in Tribunale nei seguenti casi:
  • Se le ferite da noi cagionate all'aggressore vengono giudicate guaribili dall'ospedale che presta soccorso in più di sette giorni (in pratica non esiste medico di pronto soccorso che non produca un simile certificato anche in assenza di lesioni evidenti!)
  • Se siamo denunciati, ovviamente.

Il concetto di "Stato di Necessità“ (Articolo 54 del Codice Penale)

Articolo 54 del Codice Penale Italiano:
"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.“
Il concetto di non altrimenti evitabile è quello della azione lesiva che deve essere assolutamente necessaria per salvarsi, e bisogna valutare sempre se c'era la possibilità di fuga.

Questo articolo è un'integrazione del 52, ed è più che altro applicabile in quei casi in cui comportamenti altrimenti classificati come criminosi sono in questi casi giustificati, per esempio: per sfuggire ad un rapimento, guido con l'auto zig­zag contromano sull'autostrada rischiando di urtare altri veicoli.


Il concetto di "Eccesso Colposo" (Articolo 55 del Codice Penale)

Articolo 55 del Codice Penale Italiano:
"Eccesso Colposo: Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli articoli 51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalle legge come delitto colposo."
Questo è il caso peggiore che ci possa capitare. Siamo aggrediti per strada da un balordo armato di una pistola giocattolo (ma noi non lo sappiamo) e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure provocandogli delle lesioni permanenti.

Più che altro si parla di due tipi di eccesso colposo: il primo quando si eccede perché si valuta erroneamente la situazione, come nell'esempio riportato.

Il secondo si verifica quando, valutata perfettamente la situazione, eccediamo nella reazione per imprudenza, imperizia o negligenza, provocando un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare (un rapinatore si presenta da un gioielliere armato di taglierino, e quello lo crivella di colpi con la pistola custodita sotto il bancone).

In pratica se uccidiamo qualcuno che non aveva manifestato apertamente la volontà a sua volta di uccidere noi, siamo a tutti gli effetti per la Legge degli assassini, con tutte le attenuanti del caso (poche, quando muore qualcuno), e quindi nei guai seri.


Il concetto di "Lesione Personale" (Articolo 582 del Codice Penale)

Articolo 582 del Codice Penale Italiano:
"Lesione Personale: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."
Per malattia s'intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (ad es. un occhio nero...).

C'è da dire che l'arresto in caso di lesione personale, è facoltativo da parte delle forze di pubblica sicurezza.

E' anche vero che se non procuriamo nessun danno particolare a qualcuno, nel senso che gli procuriamo ferite guaribili in meno di sette giorni, ricadiamo comunque nella violazione dell'articolo 581 che cita il reato di percosse. Ma si tratta di un reato meno grave.


Il concetto di "Circostanze Aggravanti“ (Articolo 583 del Codice Penale)

Articolo 583 del Codice Penale Italiano:
"Circostanze Aggravanti: La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni quando: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie attività per un tempo superiore ai quaranta giorni"
In pratica, si ricade in questo articolo se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima e si applica una reclusione fino a dodici anni quando:
  • dal fatto deriva una malattia insanabile e permanente
  • la perdita di un senso
  • la perdita di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile
  • la perdita della capacità di procreare
  • la deformazione, ovvero lo sfregio del viso in maniera permanente.

Il concetto di "Omicidio Preterintenzionale" (Articolo 584 del Codice Penale)

Articolo 584 del Codice Penale Italiano:
"Omicidio Preterintenzionale: Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni."

Il concetto di "Rissa" (Articolo 588 del Codice Penale)

Articolo 588 del Codice Penale Italiano:
"Rissa: Chiunque partecipi ad una rissa è punito con la multa fino a euro …. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta una lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza ad essa.“
Per rissa s'intende una violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiano atti violenti col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro.

Secondo il prevalente orientamento giuridico l'attenuante della provocazione è normalmente non applicabile al reato di rissa, sottinteso che in esso la provocazione fra i partecipanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, così realizzando, con la sua condotta eccessiva, un autonomo fatto ingiusto. Al reato di rissa, e a quelli connessi, non è applicabile la legittima difesa perché i partecipanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessaria.


Conclusioni

Alla luce di questa rapida carrellata di normative che disciplinano i principali articoli del Codice Penale che possono intervenire in casi di dover reagire ad un'aggressione armata e non, si possono fare alcune considerazioni in merito.

Prima di tutto è evidente che andare per le vie di fatto per un qualsiasi motivo ci procurerà sempre una violazione del Codice Penale.

Anche se siamo "nel giusto".

In questi casi "il giusto" per la Legge è una condizione ideale, praticamente irrealizzabile.

Il fatto stesso che possiamo reagire ad una provocazione di qualsivoglia natura è reato. La valutazione della situazione è estremamente oggettiva da parte del giudice e del pubblico ministero, quindi anche se crediamo di aver agito in totale legalità invocando la difesa legittima, non è detto che non ci sporchiamo la fedina penale per sempre per reati di rissa/lesioni personali. 
E' la cultura generale alquanto scarsa in materia che favorisce un terreno fertile per far crescere false sicurezze in materia di difesa personale. 
Le leggi ci sono, sono piuttosto equilibrate e giustamente severe, il fatto che non ce ne sia coscienza comune è solo un motivo per cui le risse e le colluttazioni/aggressioni in genere (quelle per futili motivi almeno) possano scattare senza l'ombra di un minimo di deterrente psicologico di una brutta denuncia/condanna che possa incombere.
D'altra parte il diritto non è una scienza esatta.

Anche se confligge con il senso comune e con le elementari esigenze di certezza nei rapporti tra i cittadini e con lo Stato, il diritto, più o meno in ogni parte del mondo, è, di per sè, rischio, dubbio, conflitto di opinioni.

Se così non fosse, il Giudice rischierebbe di essere un mero esecutore del "pensiero" altrui. Chi opera nel settore sa benissimo che ogni causa, penale o civile che sia, è una roulette.

Se si ha la pazienza di leggere una rivista giuridica si può vedere, non infrequentemente, che, su certi argomenti coesistono decisioni opposte in continuo ribaltamento di opinioni.

Succede, e non tanto raramente, che nello stesso Tribunale, giudici della stessa sezione, che lavorano in uffici uno accanto all'altro, sullo stesso argomento, abbiano idee assolutamente diverse e, quindi, decidono in modo diametralmente opposto fattispecie identiche. (E poi, vallo a spiegare all'imputato...). 
Non piace, ma è così.
La materia delle legittima difesa non sfugge a tale triste realtà.

Con la peculiarità che le violazioni danno luogo ad illecito penale ed a strascichi assai gravi. (soprattutto per la gente onesta).

Un ultimo punto riguardo al comportamento da tenere con le Forze dell'Ordine nella disgraziata ipotesi che veniate coinvolti in un episodio di violenza.

La prima regola è buon senso e una buona dose di autocontrollo:
  • Restate calmi e cooperativi con la Polizia.
  • Rispondete in maniera chiara, sensata e concisa sugli eventi appena avvenuti. Evitate battute o commenti non richiesti.
  • Seguire senza protestare gli agenti in Questura/Caserma.
  • Se avete un avvocato, se possibile, cercate di telefonargli e fatevi consigliare sull'immediato.
Da parte loro i poliziotti/carabinieri generalmente procedono a
  • Raccogliere a caldo o in separata sede i fatti e le testimonianze sulla colluttazione.
  • Chiedere se potevamo fuggire e perché non lo abbiamo fatto. Da queste risposte si può decidere al 50% una nostra condanna o meno.
  • Far esaminare le ferite ricevute/date da un medico legale o del Pronto Soccorso che deve produrre una documentazione medica ufficiale da usare in fase di giudizio.
  • Mettere a verbale qualsiasi cosa detta. Attenzione quindi a quello che dite. La vostra parola non conta nulla contro un verbale redatto da un agente di P.S.
  • Esaminare il nostri eventuali precedenti penali e quelli del nostro avversario.
  • Valutare le aggravanti apportate dall'uso di armi e di che natura

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