Gli immobili adibiti a sede degli istituti pontifici (come la Pontificia
Università Gregoriana) devono essere considerati esenti da qualsiasi tributo
ordinario e straordinario, in considerazione della diretta applicabilità
dell'articolo 16 del Trattato Lateranense.
È quanto stabilito dai giudici della
Ctr di Roma con la sentenza n. 3587 del 29 maggio scorso.
Nel caso esaminato dai giudici, la Pontificia Università Gregoriana aveva
impugnato la sentenza dei giudici di primo grado che avevano respinto il ricorso
avverso la richiesta di pagamento della Tari, ritenendo inapplicabile (in quanto
norma programmatica e non esecutiva) l'esenzione prevista dall'articolo 16.
I
giudici della regionale hanno accolto il ricorso, ricordando in primis che al
Trattato Lateranense venne data esecuzione da parte dello Stato con la legge 27
maggio 1929, n. 810. In particolare, l'articolo 16 del Trattato stabilisce che:
«Gli immobili elencati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sede
dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico,
Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due Palazzi di S.
Apollinare e la casa per gli esercizi per il clero di S.Giovanni e Paolo non
saranno mai assoggettati a vincoli od espropriazioni per causa di pubblica
utilità, se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia
ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro
ente…».
Si tratta – hanno evidenziato i giudici – di una norma quindi molto ampia che
non riguarda soltanto i tributi ma anche vincoli ed espropriazioni e consente la
modifica dell'assetto dell'immobile senza la preventiva autorizzazione della
autorità italiane.
Per i giudici tale norma non avrebbe natura programmatica,
bensì, chiaramente, una natura esecutiva, in quanto stabilisce precise
disposizioni, indicando espressamente le esenzioni sia di carattere tributario
che amministrativo. Trattasi in particolare di una disposizione di un trattato
internazionale che pone divieti per lo Stato Italiano e che, in quanto tale,
sarebbe immediatamente applicabile senza necessità di un intervento del
legislatore (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 3616
del 1976).
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